Art. 4.
(Organi dell'Ente parco).
1. Sono organi dell'Ente parco:
a) il presidente;
b) il consiglio direttivo;
c) la giunta esecutiva;
d) il collegio dei revisori dei conti;
e) la comunità del Parco.
2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 3, 4,
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5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dal suo insediamento.
4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.