Art. 4.
(Organi dell'Ente parco).

      1. Sono organi dell'Ente parco:

          a) il presidente;

          b) il consiglio direttivo;

          c) la giunta esecutiva;

          d) il collegio dei revisori dei conti;

          e) la comunità del Parco.

      2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 3, 4,

 

Pag. 8

5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

      3. Il consiglio direttivo dell'Ente parco individua all'interno del territorio del Parco la sede legale e amministrativa dell'Ente stesso, entro due mesi dal suo insediamento.
      4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di personale, mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia, dagli enti locali nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.